Col passare del tempo aumentano a vista d’occhio le controversie in merito alla tutela delle opere degli architetti, compresa la materia dell’interior design e dei complementi d’arredo. Non sempre le opere dei professionisti però meritano la tutela prevista per la proprietà intellettuale da parte dell’ordinamento italiano. Occorre infatti, secondo dottrina e giurisprudenza italiane, distinguere l’atto tecnico della progettazione dall’attività di creazione.
Spesso accade in Italia che i Giudici chiamati ad applicare il diritto nei tribunali, approccino le questioni in maniera differente fra loro.
La Corte Suprema di Cassazione sembra in effetti adottare due teorie differenti al riguardo, una più restrittiva che riconosce tutela alle opere di architetti e designer solo laddove caratterizzate da un evidente elemento creativo originale e distinguibili per marcata personalizzazione e l’altra, a dire il vero adottato dalla giurisprudenza piu’ recente e maggioritaria, che invece ritiene di tutelare la proprietà intellettuale anche allorquando l’elemento creativo è minimo.
Ciò detto si evidenzia che il diritto d’autore in Italia è tutelato dalla L. 633/1941 e succ. modifiche che tutela, tra le altre, le opere della scultura, dell’arte del disegno, nonché i disegni e le opere dell’architettura. Questa legge fornisce agli autori svariati diritti esclusivi sulle opere che creano. Tra questi quello di autorizzare o vietare la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico e l’adattamento delle loro opere.
L’autore riceve tutela sia dal punto di vista morale (il relativo diritto è imprescrittibile, intrasferibile ed irrinunciabile) che dal punto di vista patrimoniale (il relativo diritto è invece rinunciabile e trasferibile a terzi).
Detta tutela si applica automaticamente a qualsiasi opera considerata originale e con una forma tangibile di espressione a prescindere dal deposito e dalla registrazione dell’opera stessa.
Chiaramente in Italia la legge sul diritto d’autore si applica anche alle opere presenti sul web il che vuol dire che le immagini, i disegni presenti su internet e quant’altro ricevono la medesima protezione del diritto d’autore così come qualsiasi altra opera creativa.
Ed infatti, chiunque utilizzi, modifichi o riproduca la creazione presente sul web senza la preventiva autorizzazione dell’autore viola la legge ed i diritti dell’autore stesso, con l’unica eccezione prevista dall’art. 70 della citata Legge n. 633/1941.
L’autore della violazione può incorrere in sanzioni di natura civilistica oltreché penalistica, in particolare dal punto di vista civilistico l’autore dell’opera potrà agire con l’azione inibitoria nei confronti del trasgressore per ottenere l’immediata cessazione dell’attività illecita nonché con l’azione risarcitoria per ottenere il risarcimento dei danni subiti siano essi di natura morale ovvero patrimoniale.
Onde provare ad evitare la violazione del copyright e creare una sorta di tutela preventiva è necessario riuscire a documentare la data di creazione dell’opera che si intende tutelare il che servirà a dimostrare, qualora ne sorga la necessità, di averla creata appunto in epoca precedente all’utilizzo fatto da terzi. Potrebbe essere molto utile inoltre adottare una dichiarazione (disclaimer) a tutela del copyright e posizionarla in calce o di fianco all’opera che si intende tutelare.
Un’altra forma di tutela, peraltro ben piu’ incisiva, potrebbe essere rappresentata dalla registrazione dell’opera presso la SIAE.
Nel prossimo numero affronteremo il tema dell’etica professionale e delle relative problematiche che sorgono nell’ambito delle professioni di architetto e designer.