Il nuovo testo del codice deontologico degli architetti e di altre figure professionali espressamente identificate è entrato in vigore con decorrenza dal 30 aprile 2021.
Detto documento contiene una serie di norme volte a disciplinare i doveri che ha il professionista nei confronti della società, a garantire il rispetto delle esigenze dei committenti, ad assicurare l’autonomia dei professionisti medesimi oltrechè a salvaguardare l’immagine ed il decoro dell’intera categoria.
Il codice è suddiviso in piu’ titoli.
In particolare, il primo titolo identifica i doveri generali a cui deve attenersi il professionista, definisce i doveri che quest’ultimo ha nei confronti della professione e conseguentemente vieta qualsiasi comportamento che possa concretizzarsi in un utilizzo improprio ed abusivo della professione stessa.
Particolare rilievo assume l’art. 6 laddove richiede al professionista di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale chiedendo di difenderla da qualsiasi condizionamento esterno. In sostanza si chiede al professionista di tutelare la propria indipendenza respingendo eventuali condizionamenti di terze persone che proveranno a chiedergli di modificare le sue idee realizzative, i suoi elaborati o i suoi progetti.
In questa sezione, il codice da grande rilievo all’aspetto legato alla riservatezza che il professionista deve garantire ad ogni aspetto del suo rapporto con il committente sia nella fase che precede l’incarico, obbligo che permane anche qualora l’incarico non dovesse poi perfezionarsi, sia nella fase di esecuzione che in quella successiva all’espletamento dell’incarico.
Si chiede all’architetto di garantire che anche i suoi collaboratori e/o dipendenti rispettino il dovere di riservatezza.
Gli artt. 8 e 9 hanno invece il precipuo scopo di garantire adeguate professionalità, efficienza e competenza del professionista al quale è imposto di accettare l’incarico solo se è in grado di poterlo svolgere con la necessaria cura ed adeguata competenza prevedendo nel contempo l’obbligo per il prestatore d’opera di aggiornare continuamente la propria competenza mediante l’acquisizione di crediti formativi professionali minimi al cui mancato rispetto viene fatta conseguire l’applicazione di sanzioni disciplinari non di poco conto.
Tra gli altri, il professionista ha l’obbligo di stipulare un’idonea assicurazione professionale i cui estremi andranno indicati nei contratti di prestazione d’opera che, come richiesto dal codice, dovranno essere stipulati con la committenza prima dell’inizio dell’attività professionale e nei quali andranno recepiti tutti gli accordi intercorsi con il cliente.
Il quarto titolo, anch’esso di estrema rilevanza, disciplina i rapporti con l’esterno prevedendo innanzitutto che sono tenuti al rispetto del codice deontologico non solo i professionisti costituiti in forma individuale ma anche i soci delle Società tra professionisti.
In questa sezione l’elaborato deontologico da grande rilievo alla diligenza, correttezza e buona fede con cui il professionista deve agire sia nei rapporti con il committente che nei rappporti con le istituzioni ed individua molteplici comportamenti vietati al fine di tutelare il decoro e l’indipendenza della professione.
Il titolo quinto è dedicato alla disciplina dei rapporti tra professionisti.
Pone l’accento in particolar modo sul rispetto dei principi legali, giuridici e deontologici volti a garantire la leale concorrenza tra colleghi vietando l’accaparramento di clientela se svolto con modi non conformi al decoro ed alla correttezza.
Impone al professionista doveri di lealtà anche nei confronti dei propri collaboratori e/o dipendenti imponendogli di provvedere al corretto pagamento del compenso in proporzione all’apporto ricevuto e nel rispetto di eventuali accordi prestabiliti, di supervisionare la loro attività, di garantire un adeguato ambiente di lavoro, e di consentire loro di frequentare le attività ed i corsi volti all’aggiornamento professionale vietando infine di affidargli incarichi che esulano dalle loro specifiche competenze.
Il sesto titolo è di enorme interesse in quanto disciplina le modalità con cui il professionista deve espletare l’incarico affidatogli.
In primis è previsto l’obbligo della contrattazione scritta con la quale regolamentare il rapporto di prestazione d’opera che andrà ad instaurarsi con il committente.
L’incarico che assume il professionista deve essere sempre improntato al rispetto della legalità, pertanto, quest’ultimo dovrà rifiutarne l’assunzione qualora ritenga fondatamente che l’attività richiestagli possa concretizzare un comportamento illegale.
Il compenso richiesto andrà indicato preventivamente per iscritto in un contratto ovvero in un preventivo e dovrà essere adeguato all’importanza dell’opera prevista, dovranno essere resi noti i criteri per determinare il compenso e dovranno indicarsi preventivamente quelli che potranno presumibilmente essere tutti gli oneri, compensi, spese e contributi a cui il committente andrà incontro dall’inizio alla fine dell’attività.
Il compenso, continua il codice, dovrà essere adeguato e non è consentito al professionista di accettare incarichi a titolo gratuito ovvero a fronte di compensi sottostimati in quanto questo ipo di comportamento verrebbe considerato quale violazione dei principi di concorrenza leale.
Particolare rilievo è dato, altresì, agli obblighi di comunicazione che l’architetto ha nei confronti del committente. In particolare, deve renderlo edotto in ordine a variazioni del compenso dovute a cause impreviste o imprevedibili, deve comunicargli tempestivamente la propria decisione di accettare o meno l’incarico, deve informarlo in ordine agli elementi essenziali dell’incarico, alle modalità con cui si svolgerà, deve indicargli quelle che potranno essere le conseguenze dell’incarico affidatogli ed eventualmente proporre delle soluzioni alternative, dovrà riferire di eventuali inesattezze, errori o omissioni commesse in corso d’opera, e dovrà renderlo edotto qualora ci sia la possibilità di andare oltre i limiti pattuiti dell’incarico affidatogli.
Dovrà inoltre avvisarlo tempestivamente allorquando decida di interrompere l’incarico prima del suo termine naturale onde evitare che possa subire pregiudizio da questa decisione.
Il codice consente infine al professionista di svolgere, con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto le attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le prestazioni. Detta pubblicità però dev’essere veritiera, corretta non deve violare l’obbligo del segreto professionale nè dev’essere denigratoria, ingannevole o equivoca.
Negli ultimi due titoli il codice infine elenca le sanzioni previste ed individua gli organi competenti a decidere sulle questioni disciplinari.
Definisce inoltre i principi a cui devono uniformarsi detti organi nello svolgere la loro attività ed i criteri sulla base dei quali individuare la sanzione adeguata alla fattispecie concreta.